STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “A-DJ”
TITOLO I
Gestione, Sede, Scopo
ART. 1
È costituita l’Associazione: “A-DJ” tra coloro che, cittadini dell’Unione Europea o stranieri, svolgono l’attività professionale di DJ (o disk jokey), inclusa l’eventuale attività di autore e/o compositore e di editore di opere musicali, di artista interprete esecutore e di produttore di fonogrammi dagli stessi sempre più frequentemente svolta.
Si intende per DJ la figura professionale che svolge intrattenimento musicale attraverso l’utilizzo di strumenti meccanici sia in pubblico, sia all’interno di luoghi aperti al pubblico, sia privatamente nel campo delle emittenti radiotelevisive sia tradizionali che di nuova generazione.
ART. 2
L’Associazione ha la sua sede in Via Pietro da Cortona, 8 (00196) Roma. Potranno istituirsi ulteriori sedi secondarie in altri luoghi, in base a delibera del Consiglio direttivo, su richiesta del Presidente dell’Associazione.
ART.3
L’Associazione è regolata oltre che dalle disposizioni legislative in materia da quelle del presente atto.
ART.4
L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende offrire agli aderenti ogni genere di supporto per assicurare la migliore tutela giuridica alla categoria professionale dei DJ, inclusa l’eventuale attività di autore e/o compositore e di editore di opere musicali, di artista interprete esecutore e di produttore di fonogrammi dagli stessi sempre più frequentemente svolta, nonché ogni attività a difesa, sostegno, promozione e formazione della stessa.
L’Associazione si propone, in particolare:
di curare, direttamente o indirettamente, in armonia con le disposizioni vigenti in ambito nazionale e comunitario per conto dei suoi associati, i diritti e gli interessi di natura economica, previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e solidaristica della categoria del DJ presso qualsiasi Autorità e/o amministrazione pubblica o privata, locale e/o nazionale e/o internazionale;
di assistere gli associati nell’affermazione e nell’esercizio dei propri diritti, attivando iniziative finalizzate a raggiungere un più elevato livello di professionalità e di tutela rispetto alle determinazioni assunte dalla SIAE, o dalle altre società, organismi od enti di gestione del diritto di autore e di quello connesso al suo esercizio, sia italiane che straniere;
di favorire lo sviluppo di iniziative culturali, di studio e formazione, nonchè di preservazione, rispetto e tutela dell’ambiente, di divulgazione della cultura e delle pari opportunità, con specifico riferimento allo sviluppo e la formazione della figura femminile nel lavoro e nella società, il tutto sensibilmente legato al territorio di appartenenza, nonché manifestazioni di intrattenimento ivi comprese quelle inerenti allo spettacolo e settori affini allo stesso;
di studiare i problemi relativi al diritto di autore ed al diritto connesso al suo esercizio, con riferimento alla situazione italiana ed internazionale, con particolare riguardo alla figura giuridica del DJ, anche nella veste di autore e/o compositore e di editore di opere musicali, di artista interprete esecutore e di produttore di fonogrammi;
di tutelare in campo giudiziario, presso tutte le sedi, i diritti degli associati nei confronti di terzi, persone fisiche, società, enti ed istituzioni di qualsiasi genere che esercitino attività connesse direttamente e/o indirettamente con la figura del DJ e lo sfruttamento di opere dell’ingegno;
di catalogare, tutelare, gestire per conto degli associati, opere dell’ingegno ed ogni attività creativa, sonora e non, in tutti i campi dello spettacolo, moda, costume, sport ed in qualsiasi altro campo artistico e/o intellettuale esse siano prodotte e/o destinate; sviluppare e mantenere banche dati di interesse musicale;
di fornire agli associati sostegno di natura giuridica ed economica, rappresentandone gli interessi presso le istituzioni politiche, l’ENPALS (ora gestione INPS), la SIAE ed altre società o enti di gestione dei diritti;
di curare i profili assistenziali, previdenziali e fiscali, stipulando, nell’interesse dei suoi associati, convenzioni con Istituti assicurativi nel settore previdenziale e sanitario;
di avviare contatti con enti ed associazioni, compreso il Fondo di solidarietà fra gli associati della Siae, da quest’ultima gestito, al fine della costituzione di un unico organismo che salvaguardi la previdenza ed assistenza ai titolari del diritto di autore ed a quelli del diritto ad esso connesso;
di promuovere la collaborazione con sindacati, associazioni sindacali e/o di categoria che rappresentino coloro i quali esercitano attività inerenti l’utilizzo e la tutela del diritto di autore e di quello ad esso connesso;
di attuare iniziative culturali e di studio volte alla formazione a all’aggiornamento professionale del DJ, anche nella veste di autore e/o compositore e di editore di opere musicali, di artista interprete esecutore e di produttore di fonogrammi;
di organizzazione corsi e eventi utili alla formazione professionale dei propri associati e per la formazione dei giovani alla cultura della musica;
di promuovere azioni e contatti anche con la Siae, enti, società, associazioni, sindacati e/o organizzazioni che svolgono l’attività di intermediazione per i diritti d’autore e connessi e/o che operino nell’ambito della tutela e/o gestione del diritto d’autore e quello ad esso connesso, della comunicazione, dell’informazione e dello spettacolo, per migliorare la disciplina a tutela di tali diritti. Autonomamente o d’intesa con le su menzionate strutture collettive, sarà possibile concedere borse di studio ad uno o più organismi di istruzione, che realizzino corsi di specializzazione con esami finali affinché i propri associati ci si possano dedicare, con migliore professionalità, all’attività di DJ nell’ambito dello spettacolo, anche nella veste di autore e/o compositore e di editore di opere musicali, di artista interprete esecutore e di produttore di fonogrammi;
di organizzare manifestazioni scientifiche, artistiche, letterarie, musicali, turistiche, cinematografiche, museali, sportive e spettacoli in genere, anche aperte al pubblico, al fine di gestire, promuovere, esaltare e divulgare l’attività dell’associazione e degli associati; di editare e diffondere pubblicazioni, anche in forma monografica, sull’attività dell’Associazione e su argomenti di interesse anche generale, per il tramite di stampa cartacea e in modalità digitali, su dischi, supporti magnetici e digitali ed in qualsivoglia ulteriore forma comunicativa, anche interattiva;
di effettuare ricerche di mercato, azioni di marketing, merchandising, promozione musicale, istituire o promuovere marchi di qualità; avanzare proposte agli enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione artistica, culturale, educativa, sportiva, turistica.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività a rilevanza economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che venga ritenuta necessaria, utile o, comunque, opportuna per l’esclusivo raggiungimento dei suoi scopi, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo e la loro alienazione e la concessione di fidejussioni anche in favore di terzi.
ART. 5
L’Associazione è apolitica, aconfessionale.
ART. 6
L’Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglierà per sopraggiunta impossibilità del raggiungimento dei suoi scopi ovvero previa delibera presa a maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea degli associati Fondatori.
TITOLO II
Gli associati
ART. 7
L’Associazione comprende tre categorie di associati: Fondatori, Ordinari e Benemeriti.
a) Sono associati Fondatori tutti coloro che partecipano all’Atto Costitutivo nonché i soggetti che, anche successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere. Per essere riconosciuti associati Fondatori occorrerà:essere presentati da un associato fondatore;contribuire all’Associazione con una somma stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) Sono associati Ordinari tutti coloro che aderiscono volontariamente versando la relativa quota associativa e che vengano accettati come tali dall’Ufficio di Presidenza, con delibera adottata a maggioranza;
c) sono associati Benemeriti tutti coloro che, anche una tantum, contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione. Gli stessi possono partecipare all’Assemblea degli associati di cui all’art. 11, con diritto solo ad un voto consultivo.
Le quote associative vengono determinate, per ciascuna categoria di associati, dal Consiglio Direttivo.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato non è trasmissibile inter vivos, nè mortis causa.
ART. 8
L’associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente ovvero adottate dai competenti organi dell’associazione.
La qualità di associato si perde:
a) per rinuncia;
b) per morte;
c) per decadenza, quando, da oltre un anno, non venga corrisposta la quota associativa, o non si sia adempiuto a delibere assembleari o consiliari dell’associazione, previa diffida al versamento a seguito delibera da parte del Consiglio Direttivo;
d) per espulsione, a causa di comportamento contrario allo statuto dell’Associazione e per gravi motivi, a cui provvederà il Consiglio Direttivo con sua delibera espressa a maggioranza assoluta.
TITOLO III
Organi dell’associazione
ART. 9
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati Fondatori;
b) l’Assemblea degli associati;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) due Vicepresidenti;
f) il Comitato scientifico-culturale;
ART. 10
Assemblea degli associati Fondatori
L’Assemblea degli associati Fondatori, costituita da tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, nonché dai soggetti che, anche successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dagli associati Fondatori in essere, ha unicamente i seguenti scopi:
a) l’attribuzione della qualità di associato fondatore a terzi che svolgono la professione di DJ, successivamente all’atto costitutivo;
b) l’attribuzione della qualità di associato ordinario a coloro che vogliono contribuire, siano esse persone fisiche o giuridiche, alla tutela della figura professionale dei propri associati, sia da un punto di vista sociale, giuridico e culturale;
c) la elezione e la nomina di 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo scelti tra gli associati fondatori;
d) l’attribuzione della qualità di associato benemerito previsto dalla lettera c del precedente art. 7;
e) lo scioglimento dell’Associazione.
Essa è convocata, secondo le modalità indicate al successivo art. 11 per l’Assemblea degli associati, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 11 dello stesso articolo 11.
ART. 11
Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati, costituita da tutte le categorie di associati, si riunisce almeno una (1) volta l’anno, entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Inoltre, l’Assemblea sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su impulso del Presidente o del Consiglio Direttivo e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta.
Nessun associato può rappresentare, oltre se stesso, più di cinque associati.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che cura i verbali delle sue adunanze coadiuvato dal Segretario Tesoriere da lui scelto.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l’intervento della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, con il numero di associati presenti.
Nel computo dei presenti non si tiene conto degli associati benemeriti, i quali hanno diritto solo ad un voto consultivo.
Spetta al Presidente convocare l’Assemblea e la convocazione dovrà avvenire, per iscritto, anche a mezzo fax o per e-mail o altri mezzi telematici, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, a mezzo fax o per e-mail, cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.
ART. 12
L’Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento da uno dei due Vice Presidenti.
All’Assemblea spetta:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo;
b) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
c) l’approvazione del regolamento generale emanato dal Consiglio Direttivo nonché le relative modifiche proposte dallo stesso Consiglio Direttivo;
ART. 13
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea degli associati Fondatori, secondo quanto indicato dall’art. 10, lett. b.
I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo così formato elegge, scegliendoli tra gli associati fondatori, il Presidente e due Vicepresidenti che, insieme al Segretario Tesoriere, nominato dal Presidente tra i consiglieri, costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza, ad esclusione del segretario tesoriere che funge da segretario, decide con delibera, a maggioranza assoluta, sull’accoglimento delle domande di coloro che vogliono aderire all’associazione come associati ordinari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una (1) volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea degli associati e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a richiesta di un terzo dei suoi componenti.
La convocazione viene fatta dal Presidente per iscritto tramite fax o altri mezzi telematica, almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax o per e-mail cinque giorni prima.
Le sedute consiliari sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri aventi diritto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; di tale maggioranza dovrà comunque fare parte almeno la metà degli associati fondatori.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione.
I Consiglieri così nominati – e la cui nomina deve essere sottoposta alla ratifica dell’assemblea degli associati Fondatori – nella prima adunanza successiva alla loro cooptazione – decadono dalla carica insieme agli altri.
Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio. In tale ipotesi il Presidente, entro 30 giorni dalla situazione di decadenza convocherà un’assemblea per la nomina dell’organo decaduto.
Al Consiglio Direttivo spetta la nomina del Presidente dell’Associazione, dopo il primo incarico presidenziale, nonché tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari, fatta eccezione per i compiti demandati dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea degli associati.
Spetta al Consiglio la deliberazione sull’espulsione dell’associato ove ricorrano gravi motivi ed a causa di comportamento contrario allo Statuto dell’Associazione.
Con sua delibera provvede, su richiesta del Presidente dell’Associazione, alla istituzione di sedi periferiche del sodalizio.
Il Consiglio potrà delegare ogni compito inerente la gestione dell’associazione al suo Presidente ovvero all’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Tesoriere, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.
ART. 14
Comitato scientifico-culturale
Il Consiglio Direttivo può deliberare di costituire un Comitato scientifico-culturale con funzioni consultive su specifici problemi inerenti alla realizzazione degli scopi dell’associazione, stabilendone il numero dei componenti, e la loro durata in carica che è prestata di norma, gratuitamente. Il Consiglio potrà comunque ed eventualmente stabilire un compenso forfetario a titolo di rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato scientifico.
Possono far parte del Comitato personalità che, per la specifica competenza professionale o per il particolare impegno nelle materie in cui il sodalizio svolge la propria attività, siano ritenute idonee a collaborare alla realizzazione dello scopo dell’associazione, nonché i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che provvedono alla promozione, diffusione e comunicazione del patrimonio creativo italiano.
Il coordinatore del Comitato scientifico-culturale, eletto all’interno dell’organo medesimo, parteciperà senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo qualora si discuta di problematiche attinenti alla materia di competenza dell’organo da lui presieduto.
ART. 15
Presidente e Presidente Onorario
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha la firma di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente e il Presidente Onorario verranno eletti nella prima riunione dell’assemblea dei soci fondatori.
Il Presidente dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.
A partire dal secondo mandato il Presidente e il Presidente Onorario saranno eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Al Presidente spetta:
a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che verranno prescelte in veste di collaboratori con mansioni definite in apposito Regolamento, nonché l’istituzione di sedi periferiche del sodalizio;
b) convocare l’Assemblea (sia degli Associati Fondatori che degli Associati) ed il Consiglio Direttivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva;
d) curare, unitamente agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
e) Propone al Consiglio Direttivo e all’assemblea degli associati le modifiche statutarie.
Al Presidente Onorario spetta la promozione e la divulgazione dell’attività dell’associazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione conosciuto o di nuova generazione, con esclusione di ogni tipo di rappresentanza compresa quella legale.
ART. 16
Vice Presidente
I vice Presidenti sono due e sono scelti nell’ambito del Consiglio Direttivo con deliberazione espressa a maggioranza, su proposta del Presidente.
Essi sostituiscono, anche disgiuntamente il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni di rappresentanza esterna inerente l’ordinaria amministrazione del sodalizio.
La firma congiunta dei vice Presidenti costituisce prova dell’assenza o legittimo impedimento del Presidente.
ART. 17
Segretario tesoriere
Il Segretario tesoriere è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio Direttivo. Esso fa parte dell’ufficio di Presidenza cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Conserva e redige i verbali delle riunioni di tutti gli organi dell’associazione e coadiuva il Presidente nella loro redazione. Ordina il funzionamento dell’Associazione, cura la tenuta dei libri e registri necessari per la sua esistenza e provvede alla organizzazione dell’attività dell’Associazione, nonché alla tesoreria.
Il Segretario tesoriere dura in carica per un triennio e la sua nomina può essere revocata in ogni tempo, direttamente dal Presidente, con atto motivato, da approvare in sede di Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Patrimonio – Bilancio
ART. 18
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dai ricavi di iniziative svolte dall’associazione e da contributi e sponsorizzazioni di terzi non utilizzati per le spese di gestione ordinaria.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente nel rispetto del suo scopo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per le destinazioni e le distribuzioni previste dalla legge.
ART. 19
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
Entro il 31 Dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
TITOLO V
Scioglimento – Regolamento generale
ART.20
L’estinzione dell’Associazione può avvenire, con delibera presa dalla maggioranza di almeno due terzi dell’Assemblea degli associati Fondatori e in tutti i casi previsti dal Codice Civile.
In caso di messa in liquidazione dell’associazione, tutti gli organi decadono con decorrenza dalla data della delibera e l’Assemblea nomina un liquidatore per gli adempimenti.
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad enti che perseguono finalità di sostegno e di tutela dei medesimi interessi.
ART. 21
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
ART. 22
Le competenze e le funzioni attribuite da questo statuto all’Assemblea degli associati ai sensi e gli articoli 11 e 12 saranno esercitate dall’Assemblea dei Fondatori fino a che non aderirà al sodalizio un numero di associati ordinari almeno corrispondente a quello degli associati fondatori.