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Segnalazione e richiesta di intervento a SIAE con riguardo al sistema di “MioBorderò” e al relativo procedimento disciplinare

Pubblichiamo l’appello inviato a Siae da parte di A-DJ, AID, AssoDeeJay e SILB-FIPE in materia di MioBorderò e procedimento disciplinare.

Roma lì, 27 marzo 2020

Ogg.: Segnalazione e richiesta di intervento con riguardo al sistema di “MioBorderò” e al relativo procedimento disciplinare

Come noto, gli enti scriventi hanno come finalità il supporto delle rispettive categorie nell’ottica comune di un miglioramento del funzionamento dell’intero settore di riferimento.

Il SILB- Fipe è l’Associazione Italiana che rappresenta le imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo con la quale sono in essere rapporti di reciprocità finalizzati non da ultimo alla regolamentazione delle relazioni intercorrenti tra i DJ ed i gestori dei locali.

Le Associazioni A-DJ, AID e ASSODJ hanno come obiettivo primario quello di garantire la legalità nello svolgimento della professione DJ. Ciò sia per quanto riguarda l’utilizzo di musica regolarmente acquistata o posseduta dal DJ, sia per ciò che attiene alla fase di dichiarazione delle informazioni sul regime dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi (delle composizioni musicali eseguite con strumento meccanico nel corso della performance artistica del DJ).

Con particolare attenzione a questo ultimo aspetto, scriviamo la presente al fine di segnalare quanto segue.

I DJ ci riferiscono di trovarsi nell’impossibilità di gestire la redazione del borderò on line per ciò che attiene all’indicazione della durata della prestazione artistica che compete loro.

Difatti, l’organizzatore dell’evento che si trova a richiedere il permesso SIAE, con modello 116, è tenuto ad inserire in richiesta e comunque ad indicare l’orario di inizio e di fine dell’intera durata dell’intrattenimento. In una fase successiva, egli potrà generare ed assegnare uno o più borderò, a seconda se cambino o meno i generi di intrattenimento o siano più soggetti ad esibirsi. Nel caso in cui siano stati generati più borderò, ciascuno di essi recherà lo stesso orario generico già indicato in origine.

Il DJ (direttore delle esecuzioni), dal canto suo, una volta accettata l’assegnazione online, non potrà modificare o personalizzare il predetto orario al fine di indicare solo il lasso di tempo riferibile alla propria prestazione artistica, risultando responsabile per tutta la durata del periodo di intrattenimento; a maggior ragione, poiché agisce nell’impossibilità di verificare l’avvenuta assegnazione multipla del programma musicale, ove previsto.

Al fine di consentire al DJ di svolgere regolarmente la propria prestazione ed essere messo nella condizione di poter assolvere correttamente all’onere di dichiarazione, sarebbe doveroso prevedere, nella sezione a cura del direttore dell’esecuzione, un campo riferibile all’orario relativo alla prestazione del DJ firmatario stesso (come, d’altronde, era previsto nella compilazione del borderò cartaceo). Per un corretto funzionamento dell’intero sistema, inoltre, è evidente che sarebbe necessario da parte di SIAE chiarire formalmente a tutti i compartecipi che il numero di borderò da compilare sia conforme al numero dei DJ che si esibiscono nel corso della serata.

La situazione descritta ha, purtroppo, generato molto spesso l’attribuzione di cospicue sanzioni disciplinari a carico del DJ indicato come unico direttore dell’esecuzione, quando quest’ultimo sia associato alla SIAE come autore/compositore e, pertanto, sottoponibile al procedimento disciplinare previsto dal Regolamento della SIAE.

A tale proposito, dopo aver analizzato una casistica numericamente rilevante, è emersa un’evidente sproporzione sia tra le penali comminate all’organizzatore e al DJ, sia tra quelle, che in alcuni casi, seppur a parità di condotta, sono state irrogate ai DJ.

Alla luce di quanto sopra, e nella rinnovata volontà di conformare al dettato normativo l’attività dei DJ, considerata, altresì, l’ampia forbice tra il minimo e il massimo edittale della penale (che, se non ulteriormente aggiornata dal 2013, risulta essere fissata nel limite minimo di € 1.000,00 e in quello massimo di € 10.000,00), si chiedono indicazioni in merito ai criteri che sono fonte del calcolo delle sanzioni pecuniarie irrogate.

Con specifico riferimento alla facoltà del DJ, quale direttore dell’esecuzione, di essere audito personalmente dinanzi la Comitato disciplinare, si evidenzia che la fissazione dell’audizione personale unicamente nella sede della Direzione generale della Siae a Roma, anche nei confronti dei DJ non residenti nella Capitale e zone limitrofe, lede la facoltà di questi ultimi di poter effettivamente esercitare il proprio diritto di difesa (il costo della trasferta e quello dell’assistenza legale in molti casi costringono il DJ a dover rinunciare all’audizione personale e, quindi, ad accettare la comminazione della sanzione che il più delle volte viene detratta dai compensi).

Come soluzione, si propone l’implementazione di un sistema telematico che consenta l’audizione personale a distanza ed agevoli la corretta instaurazione del contraddittorio.

In ragione della stessa finalità, sarebbe auspicabile ottenere da SIAE risposte maggiormente dettagliate alle osservazioni che i DJ effettuano ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, per meglio parametrare le informazioni fornite dai DJ nell’ottica di una corretta definizione della fattispecie.

I DJ, infatti, ci segnalano che si trovano spesso nella condizione di vedersi rivolte dalla SIAE contestazioni relative a brani che non sono stati utilizzati durante la performance artistica, e di fronte alle quali non sono messi nelle condizioni di potersi correttamente difendere poiché è impossibile provarlo. Questo accade perché i brani utilizzati spesso non sono riconosciuti dalle applicazioni utilizzate per l’identificazione dei brani eseguiti in pubblico e/o vengono confusi con altri brani (c.d. falso positivo).

Ci si chiede, dunque, se questi episodi siano da attribuire al meccanismo di rilevazione o alla banca dati che viene utilizzata per individuare le informazioni relative ai brani.

Si chiede nello specifico la possibilità di verificare il contenuto delle tracce audio, di conoscere la modalità con cui viene individuato il soggetto sottoposto al controllo, il soggetto e/o i soggetti incaricati della rilevazione ed il loro ruolo in SIAE; le modalità di individuazione dell’arco temporale delle esecuzioni oggetto di campionamento, le modalità di sbobinamento delle tracce audio e la banca dati di riferimento.

Non da ultimo, il DJ sovente risulta essere un soggetto autonomo rispetto alla gestione del locale, e non nella diretta dipendenza (vedi il dj resident) dello stesso, per il quale si ritiene inefficace la facoltà di procedere alla registrazione da parte di SIAE e autorizzata eventualmente dal gestore del locale, come previsto dal mod.116; il cui consenso non si ritiene assorbente nei confronti del DJ.

Infine, per il miglioramento dell’intero sistema di tracciamento ed identificazione delle informazioni relative al regime dei diritti dei brani oggetto della performance artistica, sarebbe opportuno considerare un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria dei settori coinvolti per l’individuazione e l’implementazione di un meccanismo unitario di rilevamento delle predette informazioni.

In quest’ottica, il tavolo di lavoro avrebbe tra i suoi scopi principali quello di individuare una modalità di verifica certa ed un approvvigionamento delle informazioni condiviso e coerente con le esigente di tutti i soggetti coinvolti. Ciò può dirsi funzionale anche ad un’altra situazione in cui spesso si trovano i DJ, e cioè il caso in cui non possano compilare correttamente il programma musicale perché è difficile se non impossibile reperire le informazioni necessarie. L’utilizzo di un database condiviso, dunque, potrebbe anche in questo caso agevolare l’attività dei DJ, i quali hanno tutto l’interesse ad essere messi nelle condizioni di poter svolgere correttamente la propria attività.

Un miglioramento dell’intero sistema alla luce delle osservazioni sin qui riportate, è auspicabile anche in ragione della volontà dei DJ di potersi conformare alle disposizioni che li riguardano e risultare dunque in regola, in considerazione anche degli effetti penali che si riverberano sul DJ in qualità di direttore dell’esecuzione.

Tutto quanto ciò premesso, si resta in attesa di un cortese e pronto riscontro. Distinti saluti

Avv. Deborah De Angelis (Presidente A-DJ)

Avv. Marco Grasselli (Comitato scientifico A-DJ)

sig. Gianni Naso (Presidente AID)

sig. Mario Di Gioia (Presidente ASSODJ)

sig. Maurizio Pasca (Presidente SILB-FIPE)

Immagine: "Writing" by Jeffrey James Pacres
Rilasciata con licenza CC BY-NC-ND 2.0
Fonte: Flickr